
L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
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L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
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L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
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L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
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L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
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Non e’ consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
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L’avvocato non puo’ utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
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Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche’ questi vi consentano.
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Le forme e le modalita’ delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignita’ e decoro della professione.
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La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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Comma 1: Informazioni vere, corrette, trasparenti limiti dell’attività.
Comma 3: Titolo professionale, denominazione dello studio, Ordine di appartenenza
Comma 5: Se praticante, obbligo di utilizzare il titolo di praticante per esteso.
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Comma 2: Pubblicità comparativa. Informazioni equivoche ingannevoli denigratorie e suggestivi titoli, funzioni o incarichi che non attengono alla professione.
Comma 4: Utilizzare titolo di professione se non docente universitario specificazione dell’incarico e della materia.
Comma 6: Nomi di professionisti non organicamente collegati allo studio.
Comma 7: Nomi degli avvocati defunti salvo testamento o consenso.
Comma 8: Nomi dei propri clienti.
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Errore: Modulo di contatto non trovato.